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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
19.100.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), prima del numero 1), è inserito il seguente:
    01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma;
   b) alla lettera a) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il numero 1) è inserito il seguente:
     1-bis) al comma 2, ultimo periodo, dopo le parole: «dal comma 9-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 16-decies»;
   2) il numero 2) è sostituito dal seguente:
    2) al comma 9-bis, dopo la parola: «difensore» sono inserite le seguenti: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente»; dopo le parole: «presenti nei fascicoli informatici» sono aggiunte le parole: «o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche»; dopo le parole: «firma digitale del cancelliere» sono aggiunte le seguenti: «di attestazione di conformità all'originale»;
   3) dopo il numero 2) sono inseriti i seguenti:
    2-bis) al comma 9-septies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile.»;
    2-ter) dopo il comma 9-septies è inserito il seguente:
     «9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.».;
    «2-quater) al comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente».
   c) alla lettera b) sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al capoverso Art. 16-decies, apportare le seguenti modificazioni:
     a) alla rubrica la parola: notificati è sostituita dalle seguenti: e provvedimenti;
     b) al primo periodo le parole: formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono sostituite dalle seguenti: processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme;
     c) al secondo periodo le parole: dell'atto notificato sono sostituite dalle seguenti: o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento;
     d) il terzo periodo è soppresso;
  2) al capoverso Art. 16-undecies, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: dall'articolo 3-bis, comma 2, della sono sostituite dalla seguente: dalla;
   b) al comma 3, le parole: e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente sono sostituite dalle seguenti: e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche del responsabile dei servizi telematici del ministero della giustizia;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  «2-bis) Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, apportare le seguenti modificazioni.
   a) all'articolo 58, dopo le parole «comunicazioni telematiche,» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluso il Ministero della giustizia,»;
   b) all'articolo 71, dopo le parole «di concerto con» sono aggiunte le seguenti: «il Ministro della giustizia e con».

Il Relatore