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Legislatura XVII

Proposta emendativa 19.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
19.1.

  Al comma 1, lettera a) il n. 2) è sostituito dal seguente:
    2) il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre copie analogiche ed informatiche dei documenti di parte presenti nei fascicoli informatici ed attestarne la conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico. Il difensore può estrarre copie informatiche, anche per immagine, ovvero copie analogiche di qualsiasi provvedimento del giudice, atto processuale da chiunque formato, documento, atto o elaborato degli ausiliari del giudice, attestandone la conformità ai relativi originali esistenti nel fascicolo d'ufficio o nei fascicoli di parte, anche una volta che questi ultimi siano stati ritirati. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale che procede all'attestazione è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
  Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice».