Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:
Art. 19-bis.
(Temporaneo ripristino di sezioni Distaccate insulari).
1. Ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014, le parole: «fino al 31.12.2016» sono soppresse;
2. il comma 13 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 14 del 19 febbraio 2014 è abrogato.