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Legislatura XVII

Proposta emendativa 18.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
18.01.

  Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

  1. Alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo sostituita dall'allegato II annesso al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel circondario del tribunale di Perugia sono inseriti i comuni di Città della Pieve, Padano e Piegaro;
   b) nel circondario del tribunale di Terni sono soppressi i comuni di Città della Pieve, Padano e Piegaro.

  2. Alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, come da ultimo sostituita dall'allegato 4 annesso al decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario n. 91 alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 1o dicembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel circondario di Perugia, dopo la voce: «Giudice di pace di Castiglione del Lago» è inserita la seguente: «Giudice di pace di Città della Pieve, Padano e Piegaro»;
   b) nel circondario di Terni:
    1) la voce: «Giudice di pace di Città della Pieve» è soppressa;
    2) nella voce: «Giudice di pace di Orvieto» sono inseriti i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto.

  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l'atta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale.
  4. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni.
  5. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica dei magistrati onorari per gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Con decreto del Ministro della giustizia sono disposte le modificazioni eventualmente necessarie alla pianta organica del personale amministrativo in servizio presso gli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.