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Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.02. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
17.02.

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

Art. 17-bis.

  1. In applicazione dei principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale 11 febbraio 2015 n. 10, il prelievo istituito dall'articolo 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 deve essere considerato, a tutti gli effetti, come una maggiorazione dell'imposta sul reddito delle società. Conseguentemente, le eventuali eccedenze di detto prelievo, maturate fino al periodo d'imposta chiuso entro l'11 febbraio 2015, sono utilizzabili anche a scomputo dell'imposta sul reddito delle società relativa al periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015 e ai periodi di imposta successivi.
  2. In deroga alle regole ordinarie, l'utilizzo a scomputo dei versamenti dovuti a titolo di imposta sul reddito delle società non può superare, nel primo periodo di utilizzo, il cinquanta per cento dell'importo delle eccedenze maturate.

ident. 17.01.