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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.60. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
16.60.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «0.50 percento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalla seguenti: «10 per cento».

  Conseguentemente:
   1) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 93 per cento;
   2) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
    3) all'articolo 1, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;