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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.3. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
16.3.

  All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Al fine di aumentare il margine patrimoniale di enti creditizi e finanziari da destinare alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese,;
   b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I maggiori spazi finanziari che si determinino dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere destinati dagli enti creditizi e finanziari, secondo criteri e modalità definiti con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese.