All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, capoverso, premettere le seguenti parole: Al fine di aumentare il margine patrimoniale di enti creditizi e finanziari da destinare alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese,;
b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. I maggiori spazi finanziari che si determinino dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, dovranno essere destinati dagli enti creditizi e finanziari, secondo criteri e modalità definiti con decreto del ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese.