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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.22. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
16.22.

  All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis;
   b) sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   c) sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.;
   d) sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   e) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento dei volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.