All'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro. piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.
b) sopprimere i commi 3, 4 e 5;
c) sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.
d) sopprimere i commi 8, 9 e 10.