stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.19. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
16.19.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla precedente lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura parti al valore della deducibilità prevista.
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia parti al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.