stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.15. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
16.15.

  Sostituire l'articolo 16 con il seguente:

Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e maggiori investimenti a favore dell'economia reale).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano a condizione che gli enti creditizi e finanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l'intero valore delle risparmio d'imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
  2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente articolo vanno computati esclusivamente i finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917.