Sostituire l'articolo 16 con il seguente:
Art. 16.
(Soppressione deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari ed imprese di assicurazione).
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 apportare le seguenti modificazioni:
a) i commi 158 e 159 sono soppressi;
b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse; i commi da 161 a 163 sono soppressi;
c) i commi da 161 a 163 sono soppressi;
d) il comma 167 è soppressi.