Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Notifica massiva nuove rendite catastali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Notifica massiva nuove rendite catastali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).
1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.