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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2015  [ apri ]
14.8.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1) alla lettera a) è premessa la seguente:
   «0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente: Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su richiesta del Ministero della giustizia.
   Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e) del predetto codice, l'accesso è consentito previa stipulazione di convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice.»;
  2) alla lettera a), il numero 2 è sostituito dal seguente:
   2) La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco all'articolo 155-quater, primo comma.
  3) dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 159-bis, inserire il seguente:

Art. 159-ter.
(Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore).

  Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza, deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva della attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter.

  Conseguentemente, all'articolo 23, dopo il comma 11, inserire il seguente: Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, diverso dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016.
  4) alla lettera c), capoverso 161-quater, primo periodo, sostituire le parole «del creditore procedente» con le seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   b) al comma 3, alla lettera a), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 161-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile».