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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.8. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
14.8.

  Al primo comma la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   a) l'articolo 155-quater è sostituito dal seguente: 135-quater. – (Modalità di accesso alle banche dati). – Il Ministro della giustizia individua i casi, i limiti e le modalità di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati di cui al primo comma dell'articolo 492-bis del codice ivi compreso il sistema Serpico, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. Con il medesimo decreto sono individuate le ulteriori banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, che l'ufficiale giudiziario può interrogare tramite collegamento telematico diretto o mediante richiesta al titolare dei dati.
  Il Ministro della giustizia può procedere al trattamento dei dati acquisiti senza provvedere all'informativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  È istituito, presso ogni ufficio notifiche, esecuzioni e protesti, il registro cronologico denominato «Modello ricerca beni», conforme al modello adottato con il decreto del Ministro della giustizia di cui al primo comma.
  L'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui al primo comma è gratuito.

  e, dopo la lettera a) è inserita la seguente: aa) l'articolo 155-quinquies è sostituito dal seguente: (Accesso alle banche dati tramite i gestori). – Sino all'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 155-quater, primo comma, di queste disposizioni e, in ogni caso, quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario e del funzionario unep, non sono funzionanti, l'ufficiale giudiziario o il funzionario UNEP, ai fini della ricerca delle cose e dei crediti da sottoporre ad esecuzione, su richiesta del creditore procedente, rivolge richiesta ai soggetti gestori dell'anagrafe tributaria e di altre banche dati pubbliche. La richiesta, eventualmente riguardante più soggetti nei cui confronti procedere a pignoramento, deve indicare distintamente le complete generalità di ciascuno, nonché quelle dei creditori istanti. L'ufficiale giudiziario ha altresì facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario.
   3) Al comma 3 lettera «a» dopo la parola esecutivo è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il creditore non iscrive il pignoramento a ruolo entro i termini fissati dalla legge il giudice dell'esecuzione liquida, su richiesta dell'ufficiale giudiziario o del funzionario unep, il compenso con le stesse modalità di cui innanzi».