stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
14.7.

  All'articolo 14, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.
  4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata) restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.
  4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 4-bis a 4-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita a all'appropriazione delle stesse.

ident. 14.10.