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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
14.1.

  Al comma 1, lettera a), il numero 2) è così sostituito:
  2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 192-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore».