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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2015  [ apri ]
13.7.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) All'articolo 161 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima.»