Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) dopo l'articolo 558, aggiungere il seguente:
Art. 558-bis.
(Diritto di prelazione su beni immobili pignorati).
1. Qualora in qualsiasi fase del procedimento di esecuzione immobiliare intervengano lo Stato, anche attraverso le sue società a maggioranza pubblica, o le altre istituzioni repubblicane di cui al titolo V della Costituzione, a questi è riconosciuto il diritto di prelazione sugli immobili pignorati adibiti ad abitazione principale, al fine di garantire all'occupante vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare l'immobile, dietro la corresponsione di un canone mensile, anche dopo il perfezionamento della vendita esecutiva.
Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
3. Ai fini di cui alla precedente lettera m-bis) del comma 1, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 150 milioni in ragione annua, destinato al finanziamento delle suddette acquisizioni immobiliari.
4. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,.