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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.7. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
13.7.

  Al comma 1, lettera cc), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
    1-bis) all'articolo 591-bis del codice di procedura civile, è aggiunto il seguente decimo comma:
  «È fatta salva la facoltà di delegare dette operazioni in via frazionata a un avvocato, ad un notaio e ad un commercialista, determinandosi con l'ordinanza di delega e funzioni rispettivamente attribuite»;
    1-ter) all'articolo 179-bis delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto il seguente terzo comma:
  «In caso di delega frazionata a più professionisti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c., il compenso è liquidato proporzionalmente alle attività svolte dal singolo professionista, secondo e determinazioni di cui al primo comma»;
    1-quater) all'articolo 179-quater delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto al primo comma nella parte finale il seguente inciso: «anche in ragione delle deleghe frazionate di cui al decimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c.»;
    1-quinquies) il Ministero della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare il decreto di cui all'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiornato con la previsione della ripartizione dei compensi tra i vari professionisti in caso di delega frazionata.

13.7.

  Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis)
dopo l'articolo 558, aggiungere il seguente:

Art. 558-bis.
(Diritto di prelazione su beni immobili pignorati).

  1. Qualora in qualsiasi fase del procedimento di esecuzione immobiliare intervengano lo Stato, anche attraverso le sue società a maggioranza pubblica, o le altre istituzioni repubblicane di cui al titolo V della Costituzione, a questi è riconosciuto il diritto di prelazione sugli immobili pignorati adibiti ad abitazione principale, al fine di garantire all'occupante vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare l'immobile, dietro la corresponsione di un canone mensile, anche dopo il perfezionamento della vendita esecutiva.

  Conseguentemente al medesimo articolo, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
   3. Ai fini di cui alla precedente lettera m-bis) del comma 1, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 150 milioni in ragione annua, destinato al finanziamento delle suddette acquisizioni immobiliari.
   4. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma precedente, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente,.