Al comma 1, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
m-bis) dopo l'articolo 558, aggiungere il seguente:
Art. 558-bis.
(Diritto di abitazione nell'immobile pignorato).
1. Qualora il pignoramento immobiliare abbia ad oggetto un immobile adibito ad abitazione principale sia dal debitore che da terzi, questi ultimi potranno continuare ad occuparlo fino alla data di effettivo perfezionamento della vendita esecutiva.