Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:
b) all'articolo 490, il primo comma è sostituito dal seguente: «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale dei Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata ”portale delle vendite pubbliche”»;