Al comma 1, lettera l) sostituire il terzo periodo con il seguente:
Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende prò quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
Conseguentemente sostituire la lettera m) con la seguente:
m) Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza; gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.