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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.35. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2015  [ apri ]
13.35.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   dopo la lettera ff) inserire le seguenti:
   gg) all'articolo 521-bis:
    1) al primo comma dopo le parole «la sede» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, a quello più vicino»;
    2) al quarto comma: 
   a) dopo le parole «accertano la circolazione dei beni pignorati» aggiungere «o comunque li rinvengono»;
   b) le parole «autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il» sono sostituite da «più vicino al»;
    3) dopo il comma 6, aggiungere il comma:
  6-bis. «In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;
13. 21.
(nuova formulazione) Bazoli.

  Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
   ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole «proposta per vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «fondati su prova scritta verificata dal giudice»

ident. 13.18.