Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
dopo la lettera ff) inserire le seguenti:
gg) all'articolo 521-bis:
1) al primo comma dopo le parole «la sede» sono aggiunte le seguenti: «o, in mancanza, a quello più vicino»;
2) al quarto comma:
a) dopo le parole «accertano la circolazione dei beni pignorati» aggiungere «o comunque li rinvengono»;
b) le parole «autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il» sono sostituite da «più vicino al»;
3) dopo il comma 6, aggiungere il comma:
6-bis. «In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 1569-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.»;
13. 21.(nuova formulazione) Bazoli.
Al comma 1, dopo la lettera ff) è inserita la seguente:
ff-bis) all'articolo 648, primo comma, dopo le parole «proposta per vizi procedurali» sono aggiunte le seguenti: «fondati su prova scritta verificata dal giudice»