13.30.(nuova formulazione)
approvato
Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole «di assegnazione» sono inserite le seguenti: «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»;
m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole «, primo comma,» sono soppresse;
m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo
13.30.(nuova formulazione)
Al comma 1, dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
m-bis) all'articolo 548, primo comma, dopo le parole «di assegnazione» sono inserite le seguenti: «se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo»;
m-ter) all'articolo 548, terzo comma, le parole «, primo comma,» sono soppresse;
m-quater) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo».