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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.29. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
13.29.

  Al comma 1, lettera ff), apportare le seguenti modifiche:
   al numero 1), lettera b), le parole sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto.» sono sostituite dalle seguenti: è aggiunto in fine il seguente periodo: «Contro il decreto di rigetto dell'istanza si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello, che pronuncia in camera di consiglio.»;
   al numero 1), dopo la lettera b) inserire le seguenti:
   c) dopo le parole «la dimora o la sede» aggiungere «o un giudice da lui delegato»;
   d) nel secondo periodo le parole «ed il» sono sostituite da «del»;
   e) nel secondo periodo le parole «del difensore nonché, ai finì dell'articolo 547,» sono sostituite da «e»;
   f) nel secondo periodo, dopo le parole «posta elettronica certificata» aggiungere «del difensore»;
   al numero 2), le parole al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.» sono sostituite da al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Non si può avanzare la richiesta prima che sia decorso il termine indicato nel precetto e in ogni caso non prima che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione di esso; nel caso di autorizzazione ai sensi dell'articolo 482, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che proceda al pignoramento.»;
   dopo il numero 2) inserire i seguenti:
   3) al secondo comma, primo periodo, le parole «l'autorizzazione» sono sostituite da «il decreto»;
   4) al secondo comma, primo periodo, le parole «dispone che l'ufficiale giudiziario» sono sostituite da «dispone che, previa richiesta del creditore, l'ufficiale giudiziario»;
   5) al secondo comma, primo periodo, dopo le parole «mediante collegamento telematico diretto» aggiungere «o richiesta al titolare»;
   6) al secondo comma, primo periodo, e parole «nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse.