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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.2. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
13.2.

  Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   a-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
  Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.