Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:
a-bis) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:
Art. 59. – (Attività dell'ufficiale giudiziario e del funzionario). L'ufficiale giudiziario e il funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti provvedono all'esecuzione dei provvedimenti del giudice, eseguono la notificazione e l'esecuzione degli atti ed esercitano tutti gli altri compiti che la legge attribuisce all'ufficiale giudiziario.