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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.100. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
13.100.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), numero 2), primo capoverso, le parole «Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «Sentito il creditore procedente,»;
   b) dopo la lettera cc) inserire le seguenti:
    1) cc-bis) All'articolo 591-ter l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669- terdecies;
    2) cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:

”Titolo IV-bis.

  Delle Misure di coercizione indiretta
  Art. 614-bis Misure di coercizione indiretta.
  Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;
   c) dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 521-bis, al primo comma, le parole «Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche»;
   d) alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole «dal giudice» sono aggiunte le
seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo»;
   e) alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
   2) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «o alle quali le stesse possono accedere» sono soppresse;
   b) le parole «, nel pubblico registro automobilistico» sono soppresse;
   c) sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento».

Il Relatore