Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
c-bis) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma».
Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
c) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma».