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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.1. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2015  [ apri ]
13.1.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   c-bis) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma».

13.1.(nuova formulazione)

  Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) all'articolo 495 il sesto comma è sostituito dal seguente: «Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il Giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma».