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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.07. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
13.07.

  Dopo il capo I del titolo I del libro quarto del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo I-bis.
DEL MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITO NON CONTESTATO

  «Art. 656-bis. – (Mandato di esecuzione per credito non contestato). – Chi è creditore di una somma liquida di denaro e dimostra che il credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito, può dare mandato all'ufficiale giudiziario di ingiungere al debitore il pagamento della stessa somma, maggiorata degli accessori previsti dalla legge.
  La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso all'ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore, se persona fisica, ovvero della sua sede, negli altri casi.
  Il ricorso deve altresì contenere le indicazioni di cui all'articolo 163, terzo comma, ad eccezione di quanto previsto al numero 7) del medesimo comma; esso contiene altresì il precetto di pagamento di cui all'articolo 480, condizionato alla pronuncia dell'ingiunzione richiesta all'ufficiale giudiziario, con previsione del termine di pagamento non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione al mandato di esecuzione.
  L'ufficiale giudiziario verifica la documentazione prodotta e, nei casi di sua insufficienza, può invitare il creditore a integrarla entro un termine perentorio fissato allo scopo.
  Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente, l'ufficiale giudiziario dichiara non luogo a provvedere all'ingiunzione, impregiudicata ogni altra azione da parte del creditore.
  Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta sufficiente, l'ufficiale giudiziario formula, con atto scritto in calce al ricorso e al precetto condizionato del creditore, l'ingiunzione di pagamento di cui al primo comma e la notifica al debitore, avvertendo, a pena di nullità, quest'ultimo dell'onere a suo carico di cui all'articolo 656-ter e delle conseguenze della mancata opposizione.

  Art. 656-ter. – (Opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). – Il debitore deve contestare la domanda come proposta con il ricorso e con il mandato di esecuzione di cui all'articolo 656-bis, mediante atto di citazione a comparire dinanzi al giudice ordinariamente competente per materia, valore e territorio, da notificare al creditore, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nel ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni.
  Nel caso in cui il giudizio di merito sia regolato da un rito speciale, si applica quest'ultima e il termine perentorio è riferito all'instaurazione del giudizio come prevista dal medesimo.
  In caso di opposizione, l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica del relativo atto o il cancelliere che lo riceve ne dà immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario che ha pronunciato l'ingiunzione.

  Art. 656-quater. – (Mancata opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). – L'ufficiale giudiziario che lo ha pronunciato dichiara esecutivo il mandato di esecuzione per credito non contestato qualora avverso di esso non sia proposta opposizione.
  Nel caso di cui al primo comma, il mandato di esecuzione acquista l'efficacia di titolo esecutivo. In mancanza di opposizione, il credito si considera non contestato e il mandato di esecuzione acquista efficacia di titolo esecutivo.
  Al mandato di esecuzione non opposto non conseguono gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile.
  Il mandato di esecuzione non opposto conserva la sua efficacia di titolo esecutivo fino a quando non sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, l'insussistenza del credito azionato nelle forme ordinarie.
  Per gravi motivi, comunque, il giudice della causa nella quale il credito viene in contestazione può sospendere l'efficacia esecutiva del mandato non opposto.
  Decorso il termine fissato dal creditore nel precetto condizionato depositato insieme al ricorso di cui all'articolo 656-bis e notificato al debitore, l'ufficiale giudiziario procede d'ufficio al pignoramento mobiliare ai sensi dell'articolo 492 e 492-bis senza la preventiva autorizzazione del presidente del Tribunale».
   nn) dopo l'articolo 696-bis è inserito il seguente:
  «Art. 696-ter. – (Attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose). – Per le attività di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi, di persone o di cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti.
  Il giudice procede a norma del terzo comma dell'articolo 696. All'ufficiale giudiziario di cui al primo comma del presente articolo possono, altresì; essere delegate le ispezioni previste dall'articolo 118»;
   oo) all'articolo 769; al primo comma, dopo la parola: «nataio» sono aggiunte le seguenti: «dall'ufficiale giudiziario o dal funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti del luogo in cui sono ubicati gli immobili designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale».