Dopo il Capo I-bis del Titolo II, è aggiunto il seguente:
Capo I-ter.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PRIVILEGI
Art. 12-ter.
(Nuove disposizioni in materia di privilegi).
Dopo l'articolo 2783 bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo: « 2783-quater (Ambito di applicazione). – Nel caso di procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4), 5) del codice civile non si applicano».