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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
12.05.

  Dopo il Capo I del Titolo II, è aggiunto il seguente:
  Capo I-bis: modifiche al codice civile in tema di responsabilità degli organi sociali.

Art. 12-bis.
(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali).

  1. Dopo l'articolo 2394-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:
  Art. 2394-ter. (Obbligo risarcitorio). – Nelle azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli, l'ammontare del risarcimento non può eccedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.
  Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio, se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l'ammontare del risarcimento non può in ogni caso eccedere il quintuplo della media dei compensi complessivamente percepiti dall'amministratore nei tre anni precedenti.
  2. All'articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le parole «in violazione del precedente comma» è aggiunto il seguente periodo: «Fermo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 2494-ter, nel caso previsto dal numero 4) dell'articolo 2484, nella determinazione del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione di valore, non imputabile all'operato dell'amministratore, subita dall'attivo patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o di eventi successivi alla stessa.
  3. L'articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal seguente:
  3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2394-ter e 2395.

  4. All'articolo 2476 del codice civile, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente comma:
  9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter in quanto compatibili.

  5. All'articolo 2439 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
  3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.

  6. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:
  4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.