Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).
1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
2. Al fine di fornire un'adeguata tutela a favore delle imprese utilizzatrici, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dello Sviluppo Economico sono autorizzati a redigere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito Codice di Comportamento con l'Associazione italiana leasing volto a regolamentare, anche per le attività di vendita e ricollocazione del bene di cui al comma precedente, comportamenti basati su principi di lealtà, pubblicità e trasparenza nei confronti della clientela.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.