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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.07. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
11.07.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.

  1. Il Comma 5 dell'articolo 16 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202 è sostituito dal seguente:
  5. L'ammontare complessivo dei compensi non può comunque essere superiore al 1 per cento dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 2 per cento sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.