Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
1. Il Comma 5 dell'articolo 16 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202 è sostituito dal seguente:
5. L'ammontare complessivo dei compensi non può comunque essere superiore al 1 per cento dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 2 per cento sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000.