Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 settembre 2014, n. 202).
1. Il Comma 4 dell'articolo 16 del Decreto 24 settembre 2014 n. 202) è sostituito dal seguente:
4. I compensi determinati a norma dei commi 1, 2 e 3 non possono superare la misura massima del 40 per cento di quanto previsto.