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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
11.05.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 15 (Organismo di composizione della crisi) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. L'Organismo di Composizione della Crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, ha caratteristiche di terzietà ed imparzialità, ha funzioni di controllo della proposta avanzata dal debitore in stato di sovraindebitamento, non può predisporre il Piano ma può essere di ausilio proponendo modifiche finalizzate alla ricerca del migliore equilibrio possibile tra il diritto ad un dignitose tenore di vita del debitore e l'interesse dei creditori. Il debitore può farsi rappresentare da un tecnico di parte.