Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).
1. All'articolo 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «Verificata la fattibilità del piano, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovra indebitamento anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa».