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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2015  [ apri ]
11.03.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

  1. All'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
   «3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico Bancario nonché gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale ex articolo 106 T.U.B. assoggettati a controllo della Banca d'Italia. Le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovra-indebitamento così come definito e disciplinato dalla legge 3/2012 e successive modifiche. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o del piano del consumatore.».