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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
11.03.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 8 (Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, sono autorizzate a prestare garanzie di cui al comma 2, i Consorzi Fidi regolati dal Decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario) nonché le associazioni Antiracket ed Antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno. Queste ultime sono autorizzate a prestare garanzia anche nei confronti del soggetto sovra indebitato persona fisica di cui alla presente legge.
  Da parte degli Istituti, pubblici o privati, operanti nel settore del Micro credito, possono essere inoltre previsti interventi di sostegno alla famiglie ed alle piccole e medie imprese in stato di sovraindebitamento.