Dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).
1. All'articolo 7 (Presupposti di ammissibilità) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
1-ter. Avuto riguardo alla possibilità di non soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca di chi all'articolo 7 comma 1, il valore della prima casa di abitazione non deve essere computato ai fini della valutazione dell'alternativa liquidatoria di cui all'articolo 12 comma 2, almeno per quella parte di quel valore che corrisponde ad esigenze minime di carattere sociale.