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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 gennaio 2012 n. 3, interventi in materia di usura e di estorsione).

  1. All'articolo 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore) della legge 27 gennaio 2012 n. 3 e successive modifiche, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
  4-bis. All'interno del percorso di recupero delle famiglie e delle piccole e medie imprese di cui alla presente legge, il Giudice, nel caso in cui ritenga non siano state rispettate le condizioni previste dall'articolo 124-bis del Decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385 e successive modificazioni (Testo Unico Bancario) nonché della direttiva della Comunità Europea n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, può irrogare una sanzione agli Istituti eroganti il credito pari alla concorrenza del credito stesso o con l'annullamento del relativo contratto.