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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.5. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
1.5.

  Apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la rubrica con la seguente: Nuova finanza;
   dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

  1-bis. All'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole: «a norma dell'articolo 182-quinquies» sono aggiunte le seguenti parole: «oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli artt. 67, terzo comma, lett. g-bis) e 182-quater, secondo comma».
  1-ter. All'articolo 67, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo la lett. g) è introdotta la seguente: «g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato».

ident. 1.8.