Al Titolo I, dopo il Capo I-bis è aggiunto il seguente:
Capo I-ter.
LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO
CON CONTINUITÀ AZIENDALE
Art. 1-ter.
(Concordato con continuità aziendale).
All'articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: « d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta».