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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.091. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
1.091.

  Al Titolo I, dopo il Capo I-bis è aggiunto il seguente:

Capo I-ter.
LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO
CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Art. 1-ter.
(Concordato con continuità aziendale)
.

  All'articolo 186-bis, secondo comma, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: « d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta».