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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.06. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
1.06.

  Al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

Articolo 1-bis.
(Concordato di gruppo).

  Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è inserito il seguente articolo:
  160-bis. – (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis 1 fall., ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
  Tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
  Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com’è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili».