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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.05. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
1.05.

  Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni).

  All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera e) del secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «la cui durata non può superare due anni.»;
   b) il terzo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale stabilisce il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare presso la cancelleria del tribunale una somma pari al 15 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma determinata dal giudice; con il medesimo decreto il tribunale può altresì nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, numero 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.»;
   c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, può stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al fondo Unico di Giustizia.»;
   d) al settimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. dopo le parole: «deve acquisire», sono aggiunte le seguenti: «la valutazione di economicità e di utilità da parte dell'attestatore»;
    2. dopo le parole: «ordinaria amministrazione», sono inserite le seguenti: «a condizione che essi non provochino un peggioramento della situazione debitoria.».