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Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
1.01.

  Prima dell'articolo 1 inserire il seguente:

Articolo 01.

  1. All'articolo 160, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole «La proposta può prevedere» sono inserite le seguenti «La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.».

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), al secondo capoverso, dopo le parole: dell'ammontare dei crediti chirografari sono aggiunte le seguenti: e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.