I commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, in caso di provvedimento di sequestro riferito ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale è subordinato alla predisposizione, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, di un piano recante misure e attività aggiuntive finalizzate alla rimozione dei fattori di rischio riferiti all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro.
2. Nelle more dell'attuazione del piano di cui al comma 1, per la prosecuzione dell'attività, senza soluzione di continuità, degli stabilimenti oggetto del medesimo piano, devono essere adottate immediate misure, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. L'avvenuta adozione delle misure provvisorie e la predisposizione del piano sono comunicate all'autorità giudiziaria procedente.
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Il piano è trasmesso con: Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi.