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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.9. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
3.9.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari;
   b) al comma, lettera a), le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto.

Il Relatore