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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.6. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
3.6.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 160, comma 2, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, prima delle parole: «La proposta può prevedere» sono inserite le seguenti: «La proposta di concordato preventivo diverso da quello con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis deve garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari»:

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera c), al primo capoverso, dopo le parole: dell'ammontare dei crediti chirografari sono aggiunte le seguenti: e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile. Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il 25 per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.