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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.03. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
21.03.

  Dopo l'articolo 21 inserire i seguenti:

Art. 21-bis.
(Modifica delle disposizioni di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni).

  1. L'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per il solo anno 2016, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo al fine di svolgere uno stage di formazione, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità al titolo di studio, al quantitativo di ore di tirocinio di completamento e di perfezionamento svolte e alla residenza. È assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari, del relativo fabbisogno c delle scoperture di organico. I soggetti di cui al comma 1-bis sono individuati con selezioni distrettuali, dando la priorità a coloro che hanno svolto i percorsi formativi presso il distretto di Corte di Appello di appartenenza, fatta salva la possibilità di mobilità extradistrettuale in caso di posti vacanti attraverso apposita graduatoria unica nazionale. Con medesimo decreto è attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa lavoro nei limiti delle risorse destinabili a norma del quinto periodo e, in ogni caso, per un importo non superiore ad euro 750 mensili. Il decreto è adottato esclusivamente qualora sussistano risorse disponibili e nei limiti delle stesse. Per le finalità del presente comma non possono in ogni caso destituirsi risorse in misura superiore ad euro 15.000.000.
  1-ter. Il completamento del periodo di stage presso l'ufficio per il processo a norma dei comma 1-bis costituisce titolo di preferenza, a norma dell'articolo 5 del decreto dei Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, al fine di valorizzarne l'esperienza formativa.

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 21-bis, nel limite di euro 15 milioni, per l'anno 2016, si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1 comma 96 della legge 190/2014.