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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.01. in II Commissione in sede referente riferita al C. 3201

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/07/2015  [ apri ]
16.01.

  Aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di tassazione di accordi di ristrutturazione del debito).

  1. Alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1, è inserito in fine il seguente comma:
  1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per glia anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore dal 1o gennaio 2016.